Cittadinanza per naturalizzazione

La cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’Interno:
  • allo straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni) sono stati cittadini per nascita oppure lo straniero nato in Italia, dopo tre anni di residenza legale, qualora non abbiano voluto o potuto optare per l’elezione della cittadinanza (art. 4 della legge 91/1992;
  • allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
  • allo straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero alle dipendenze dello Stato italiano per almeno cinque anni;
  • allo straniero, cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;
  • all’apolide, dopo cinque anni di residenza legale in Italia;
  • allo straniero dopo dieci anni di residenza in Italia;
  • allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia o quando ricorra eccezionale interesse dello Stato.

L’istruttoria della pratica è curata dalla Prefettura competente per territorio.

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