Celebrazione di matrimoni

Matrimonio civile:

La celebrazione avviene in forma pubblica nella casa comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione. L’Ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni da lettura degli art. 143, 144 e 147 del Codice Civile e riceve dagli sposi la dichiarazione che intendono prendersi per marito e moglie. L’atto di matrimonio deve essere sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Nell’atto di matrimonio è possibile inserire il riconoscimento dei figli ai fini della legittimazione e dichiarare scelte di carattere patrimoniale.
Il giorno e l’orario vanno comunque concordati preventivamente con l’Ufficiale dello Stato Civile.

Matrimonio religioso:
  • matrimonio concordatario: è celebrato dal Parroco che ha chiesto la pubblicazione o suo delegato. Il celebrante dovrà leggere agli sposi gli articoli del Codice Civile;
  • matrimonio acattolico: è celebrato dal Ministro di culto competente territorialmente. La nomina e l’ambito territoriale devono essere riconosciute con provvedimento del Ministero dell’Interno. L’intenzione di contrarre matrimonio valido agli effetti civili con uno dei riti acattolici deve essere dichiarata al momento della richiesta delle pubblicazioni, poiché in alcuni di essi non è prevista la lettura da parte del celebrante degli articoli del Codice Civile. Al momento della richiesta di pubblicazioni, ad esclusione del rito ebraico, sarà l’Ufficiale dello Stato Civile che spiegherà i diritti e i doveri dei coniugi dando ad essi lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile.
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