Legalizzazione

In base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 vengono rilasciate le seguenti legalizzazioni:

 

Legalizzazione di firma:

E’ l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.
Sono soggetti a legalizzazione:

  • Le firme dei presidi di scuole non pubbliche da valere fuori provincia vengono legalizzate dal Provveditore agli studi;
  • Le firme sugli atti e documenti redatti in Italia da valere all’estero davanti alle autorità estere sono legalizzate dal Ministero competente o dai suoi organi periferici;
  • Le firme sugli atti e documenti redatti all’estero da autorità estere e da valere in Italia sono legalizzate dal Consolato o Ambasciata italiana all’estero;
  • Le firme sugli atti e documenti redatti in Italia da consolati o ambasciate estere sono legalizzate dalle Prefetture.

La legalizzazione della firma è soggetta all’imposta di bollo.

Legalizzazione di foto:

 

E’ l’attestazione da parte di una pubblica amministrazione competente che un immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato.
La legalizzazione è limitata ad alcuni casi:

  • richiesta di passaporto e patente;
  • autorizzazione per porto d’armi, licenza di caccia, licenza di pesca.

Modalità di richiesta:

E’ possibile richiederla in qualsiasi Comune (non è richiesta la residenza). Le fotografie richieste per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall’ufficio competente al rilascio del documento personale richiesto o, in alternativa, dal dipendente incaricato dal Sindaco.

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