Cittadinanza per nascita

Nel nostro ordinamento vige, per l’attribuzione della cittadinanza italiana, il principio fondamentale dello “jus sanguinis”.

E’ cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (art. 1 della Legge n. 91/1992). Esiste una forma residuale di riconoscimento della cittadinanza italiana in relazione alla nascita sul territorio italiano: quando i genitori sono entrambi ignoti o apolidi oppure quando i genitori, entrambi stranieri, per le leggi del proprio Stato, non possono trasmettere la cittadinanza al figlio nato fuori dal territorio di appartenenza.

Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano.

Le modalità inerenti il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno K28.1 dell’8 aprile 1991.

Competenza a ricevere l’istanza
  • Il Sindaco del Comune di iscrizione anagrafica se l’interessato risiede in Italia;
  • L’Autorità Consolare competente per territorio se l’interessato risiede all’estero.
Documentazione da presentare:

L’istanza dovrà essere corredata da:
  1. estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
  2. atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
  6. certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 Legge 13.6.1912 n. 555 e/o dell’art.11 Legge 5.2.1992 n.91.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere tradotti in lingua italiana ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
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