Adozione

È un provvedimento che riguarda i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono per i quali il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità.

Requisiti:
  • I coniugi devono essere sposati da almeno tre anni;
  • L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque anni l’età dell’adottato.
Affidamento preadottivo:

Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, che dispone l’esecuzione di determinate indagini, riguardanti in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare e dispone infine l’affidamento preadottivo del minore.

La sentenza di adozione:

Decorso un anno dall’affidamento, il Tribunale per i minorenni pronuncia, in camera di consiglio, la sentenza che decide di fare luogo o non fare luogo all’adozione.

Adozione di minori stranieri:

I coniugi che possiedono i requisiti previsti per l’adozione presentano dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni, il quale dopo opportune verifiche, decreta la loro idoneità all’adozione. Ottenuta l’idoneità, gli aspiranti devono conferire l’incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli Enti autorizzati.
Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome.
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