Divorzio - Legge 162/2014

SEPARAZIONE E DIVORZIO: DAL TRIBUNALE ALL’AVVOCATO, ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.


L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile). Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, la legge prevede un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di almeno 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
- residenza di uno dei coniugi.

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento presso la tesoreria comunale o sul conto corrente postale del Comune.
In collegamento, la richiesta di avvio del procedimento e le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi davanti all’Ufficiale di Stato Civile il giorno dell’appuntamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 10 novembre 2014, n. 162
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) e legge n. 55/2015.


ALLEGATI:
1) Richiesta avvio del procedimento pdf
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà (separazione) pdf
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà (scioglimento/cessazione effetti civili) pdf
4) Dichiarazione di modifica condizioni di separazione/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio pdf

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