Proposta di legge per la massima tutela del domicilio e per la legittima difesa: anche il sindaco Marconcini firma

Pubblicata il 15/04/2016

Oggi, 15 aprile, il sindaco di Cerea Paolo Marconcini ha sottoscritto la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare riguardante “l’inviolabilità del domicilio – legittima difesa”.
La proposta di legge è una procedura prevista dalla Costituzione che permette ad un gruppo di cittadini, che abbiano raccolto 50mila firme valide, di presentare un progetto di legge ai presidenti di Camera e Senato affinché questo venga discusso e votato in Parlamento. Perché sia valida la raccolta delle firme deve avvenire in presenza di un autenticatore.
Si informano i cittadini che è possibile firmare all’ufficio Elettorale del Comune di Cerea, situato al piano terra della sede municipale via XXV Aprile 52, fino al 28 maggio 2016. L’ufficio è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, il martedì dalle 16 alle 18.
 
LA PROPOSTA
Nello specifico la proposta di legge presentata dall’Italia dei Valori mira ad integrare e modificare due articoli del codice penale, ossia intende punire più severamente chi si macchia del crimine di violazione del domicilio con il raddoppio delle pene escludendo altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora. Inoltre la proposta di legge vuole accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell’eccesso colposo.
In sostanza si intende chiedere l’aumento della pena da 2 a 6 anni per violazione di domicilio; nessun risarcimento a chi viene a rubare a casa nostra in caso di difesa; nessun reato o condanna per chi si difende a casa propria dai ladri e delinquenti.
 
Il testo della proposta è il seguente:
Art. 1 (Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
 a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti “da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: ”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”;
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
 
Art. 2 (Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.
 

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